La misura segna un ritorno, seppur in forma rinnovata, alla logica della maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente ammortizzabile, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti tecnologici avanzati e, in parte, quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto di vincoli europei sempre più stringenti in materia di aiuti di Stato.
L’agevolazione ha per oggetto:
- I beni funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, indicati nell’allegato IV alla legge di Bilancio (che ha aggiornato e sostituito l’Allegato A della Legge 232/2016);
- I beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, indicati nell’allegato V. (ex allegato B).
La maggiorazione del costo di acquisizione opera ai soli fini IRES/IRPEF (irrilevante ai fini IRAP), è articolata per scaglioni ed è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria:
Importo dell’investimento | % di maggiorazione | % di risparmio (IRES 24%)
- Fino a € 2,5 milioni | 180% | 43,2%
- Oltre e fino a € 10 milioni | 100% | 24,0%
- Oltre e fino a € 20 milioni | 50% | 12,0%
Meccanismo operativo: deduzione extra-contabile.
A differenza dei crediti d’imposta, l’iperammortamento non genera un beneficio immediato, ma incide progressivamente sulla base imponibile tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi ai soli fini IRPEF/IRES (ovvero, non produce effetti ai fini IRAP).
La contabilità civilistica resta invariata: la maggiorazione opera esclusivamente in sede fiscale.
CHI PUÒ ACCEDERE?
L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da:
- forma giuridica
- settore di appartenenza
- dimensione dell’impresa
- regime contabile adottato
È tuttavia subordinata:
- al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
- al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali
Sono invece esclusi:
- i lavoratori autonomi
- i contribuenti in regime forfetario
- le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale
- i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001
COME FUNZIONA
La fruizione dell’agevolazione richiede:
- comunicazione dell’investimento al GSE, secondo modalità che saranno definite dal MiMiT
- corretta indicazione normativa in fattura e nei documenti di trasporto
- conservazione della documentazione tecnica e contabile
La cessione del bene o la sua destinazione all’estero comportano, in linea generale, la decadenza dal beneficio. È tuttavia ammessa la sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, nel rispetto delle regole già note nella prassi degli investimenti 4.0.
LE SCADENZE
L’iperammortamento è riconosciuto per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (senza possibilità di “prenotazione”).
Un decreto ministeriale fornirà ulteriori indicazioni circa le modalità di comunicazione.
CONDIZIONI
È espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0” per investimenti che ne abbiano già beneficiato. Lo strumento è invece cumulabile con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.







